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La validità delle progressioni economiche precedenti il 1° aprile 2023

lentepubblica.it • 27 Ottobre 2023

validita-progressioni-economiche-1-aprile-2023Un recente parere dell’ARAN, il CFL 232, si occupa della validità delle progressioni economiche nei Contratti Collettivi Integrativi in vigore prima del 1° aprile 2023.


Nel contesto dell’evoluzione normativa che ha interessato i Contratti Collettivi Integrativi (CCI) prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento il 1° aprile 2023, sorge la questione della validità delle progressioni economiche previste nei casi antecedenti questa data.

Per questo motivo l’Aran (Agenzia nazionale per la rappresentanza nelle Pubbliche amministrazioni) ha risposto al seguente quesito sottoposto da un comune:

“Nel caso in cui prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento fosse stata sottoscritta una ipotesi di CCI, siglata in via definitiva nel mese di aprile 2023, che prevedeva l’attivazione di progressioni economiche secondo la previgente disciplina è possibile comunque darne seguito?”

Si tratta di un parere molto interessante che va ad occuparsi del periodo di transizione che va dall’approvazione del CCNL Funzioni Locali a novembre all’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale nel mese di aprile.

La validità delle progressioni economiche precedenti il 1° aprile 2023

Per affrontare questa tematica, è fondamentale comprendere l’iter autorizzatorio previsto dalla legge e l’efficacia giuridica dell’ipotesi di contratto in questo specifico contesto.

Secondo un consolidato orientamento legale, la contrattazione collettiva di lavoro disciplinata dal Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche richiede che la parte pubblica sia giuridicamente autorizzata a sottoscrivere il contratto collettivo affinché quest’ultimo possa costituire la fonte delle obbligazioni che ne derivano.

In altre parole, il contratto collettivo non ha ancora effetto giuridico fino a quando non è stato sottoscritto dalla parte pubblica.

Questa posizione è ulteriormente confermata dall’articolo 40, comma 4 del Decreto Legislativo 165/2001, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Pertanto, la “sottoscrizione definitiva” rappresenta il momento cruciale in cui il contratto diventa giuridicamente efficace.

Tenendo conto della data di entrata in vigore del nuovo istituto delle progressioni economiche all’interno delle nuove Aree, fissata al 1° aprile 2023, e delle norme di prima applicazione richiamate nell’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6 novembre 2022, si può fare riferimento all’orientamento applicativo precedentemente espresso dall’Aran nel parere CFL 185.

Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.

Conclusioni

In sintesi, per garantire la validità delle progressioni economiche secondo la disciplina previgente, è essenziale che il Contratto Collettivo Integrativo sia stato definitivamente sottoscritto entro il 1° aprile 2023, data dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Al di là di questa data, l’applicazione delle disposizioni economiche precedenti potrebbe non essere possibile. Si consiglia pertanto di valutare attentamente il rispetto delle scadenze contrattuali al fine di evitare possibili incongruenze nella gestione delle progressioni economiche del personale.

Il testo completo del parere

Potete consultarlo qui.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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